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Condizioni di Viaggio
 
1. Premessa, Nozione di pacchetto turistico  
Ai sensi dell'art.2 decreto legislativo n.11 del 17/3/95 di attuazione della direttiva 90/314/CEE: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentirsi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:a) trasporto; b) alloggio; c)servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.  
2. Campo di applicazione  
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L.27/12/1977 N. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata da Bruxelles il 23/4/1970, nonché dal sovreccitato Decreto Legislativo 111/95.  
3. Prenotazione  
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell'organizzatore. Ciò non implica negoziazione dei pacchetti turistici al di fuori dei locali commerciali. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'organizatore al consumatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decreto Legislativo 11/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.  
4. Pagamenti, quote di partecipazione e validità delle stesse  
Un acconto pari al 30% della quota di partecipazione dovrà essere versato all'iscrizione. Il saldo dovrà pervenire entro 20 giorni dalla data della partenza. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'organizzatore. Le quote di partecipazione ed i supplementi sono stati calcolati in base al costo dei servizi e dei trasporti del mese di febbraio 2004. Le quote dei cambi si riferiscono alla media degli stessi nel mese di febbraio 2004.  
5. Modifiche del pacchetto turistico  
I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino ai 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al capitolo “Quote di partecipazione e validità delle stesse”. Se prima della partenza l'organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della funzione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore del 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunchè, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all'organizzatore entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata. L'organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi al prezzo a carico del consumatore; e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l'organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l'organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l'addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute.  
6. Recesso del consumatore 
Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunchè, soltanto allorchè gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5, 3° comma, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l'organizzatore o, per suo conto, il venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Al consumatoreche receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti da quelli nei recenti commi del presente circolo, saranno addebitati i diritti di iscrizione, se previsti, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate: A) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera: - 10% dell quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza; - 30 % della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza; - 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. B) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o con voli noleggiati o speciali (sino a 5 ore di volo non — stop). Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto: - 10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni di calendario prima della partenza; - 30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni di calendario prima della partenza; - 50% della quota di partecipazione da 14 a 3 giorni lavorativi  (escluso comunque il sabato prima della partenza); - 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. C) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non — stop) o con IT di gruppo intercontinentali-Crociere marittime. Pacchetti turistici con soggiorno in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto: - 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; - 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza; - 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza; - 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi ( escluso comunque il sabato) prima della partenza; - 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.  
7. Sostituzioni  
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal clienterinunciatario; c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione e nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere i soli diritti di iscrizione, se previsti. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.  
8. Mancata esecuzione  
Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art.6 commi 1 e 2, anche nel caso in cui prima della partenza, l'organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. L'organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l'inizio dei servizi turistici indicato dall'organizzatore. In tal caso, così come nell'ipotesi del recesso di cui al precedente art.6 commi 1 e 2, l'organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
 
9. Obblighi dei partecipanti  
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle loro sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Al consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità di viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.  
10. Classificazione alberghiera  
La sistemazione alberghiera , in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servvizio si riferisce, è stabilita dall'organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.  
11. Responsabilità dell'organizzatore  
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (8 ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.  
12. Limiti del risarcimento  
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli art.1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di “5000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno”previsto dall'art.13 n.2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.  
13. Obbligo di assistenza  
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.  
14. Reclami e denunce  
Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami sono presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'organizzatore deve prestare al consumatore l'assistenza richiesta dal precedente art.13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l'organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.  
15. Assicurazione contro le spese di annullamento e di ripatrio  
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortunie bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidente e malattie.  
16. Fondo di garanzia  
Presso la presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi. 21 Decreto Legislativo 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzazione, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggio nell'estero. Il fondo deve altresi fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extra comunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.21 n.5 Decreto Legislativo 11/95.  
17. Foro competente/clausola compromissoria  
Per ogni controversia dipendente dal seguente contratto sarà competente esclusivamente il foro ove ha sede l'organizzazione. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale l'organizzatore. Il Collegio arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale dell'organizzatore deciderà ritualmente e secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.  
ADDENDUM — CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI  
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE  
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n.3 e n.6; art.da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.  
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO  
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art.3, 1°comma; art.9 1°comma; art.10; art.14, 1°comma; art.15; art; 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico ( organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici ( venditore, soggiorno ecc.).  
C) RECESSO DEL CONSUMATORE  
Al consumatore che receda dal contratto per qualsiasi motivo purchè non imputabile al venditore, saranno addebitati i diritti di iscrizione, se previsti, nonché, a titolo di corrispettivo, somme non superiori a quelle di seguito indicate: a) Soggiorni in alberghi, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera: le stesse somme sono previste dal punto A) art.8, 3°comma. b) Solo trasporto con voli noleggiati o speciali (sino a 5 ore di Volo non-stop): le stesse somme previste dal punto B art.8, 3°comma. c) solo trasporto con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) — Soggiorni in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto: le stesse somme previste dal punto C) art.8, 3°comma. D) Solo trasporto con aerei di linea o con altri mezzi-servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio:le stesse somme previste dai vari fornitori.